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ESUBERO ORARIO LAVORO MEDICI OSPEDALIERI: AL VIA LE AZIONI RISARCITORIE

Aggiornamento: 23 giu 2023

Lo Stato e le Aziende Ospedaliere devono risarcire i medici dirigenti di primo livello per le ore lavorate in esubero rispetto ai limiti imposti dalla legge


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Lo Studio Legale Giovanni Valenti sta avviando azioni legali collettive e/o individuali volte ad accertare l’esistenza del diritto al risarcimento del danno derivante dall’esubero dell’orario di lavoro.

In virtù della legge 161 del 2014, tutti i soggetti interessati possono agire nei confronti dello Stato Italiano e/o della Azienda Sanitaria presso la quale svolgono la propria attività lavorativa al fine di ottenere un congruo ristoro per il mancato rispetto del limite massimo dell’orario di lavoro.

Sulla base delle disposizioni dell’Unione Europea, infatti, anche per i medici dirigenti (ex primo livello) è obbligatorio prevedere misure idonee a rispettare le regole sul limite massimo di lavoro nella giornata, fissato in 12 ore e 50 minuti, o del limite massimo di lavoro settimanale, corrispondente ad una media di 48 ore settimanali calcolata su un periodo di 4 mesi, o ancora il rispetto del limite minimo di ore di riposo giornaliero, stabilito in 11 ore consecutive nell’arco di un giorno.

Tale azione consentirà ad ogni medico che si trovi nella condizione di aver lavorato in violazione dei limiti di orario di lavoro, di ottenere il giusto ristoro per le ore prestate in esubero, a discapito della propria salute ed integrità psicofisica.


CHI PUO' ADERIRE

Possono aderire tutti i medici dirigenti (ex primo livello) che svolgono la propria attività lavorativa per il Servizio Sanitario Nazionale e che abbiano prestato la propria attività lavorativa superando i limiti massimi di orario di lavoro previsti.


QUALI AZIONI SI POSSONO INTRAPRENDERE


A) Superamento orario di lavoro nel periodo 2008/2015 (SCADENZA ENTRO IL 31 LUGLIO 2023).

I medici possono avanzare una azione risarcitoria nei confronti dello Stato per aver adottato disposizioni interne all’ordinamento contrastanti con la disciplina prevista dall’Unione Europea, per il periodo intercorrente tra l’anno 2008 e l’anno 2015, al fine di richiedere il ristoro per le ore prestate in esubero rispetto a quelle previste. Stante l'imminente decorso del termine di prescrizione di dieci anni dalla concretizzazione della violazione, questa azione potrà essere proposta entro e non oltre il termine del 31 luglio 2023


B) Superamento orario di lavoro successivamente a novembre 2015

I medici che hanno preso servizio, ovvero, continuano ad esercitare la propria attività professionale senza avere garanzie sulla durata massima di lavoro, possono azionare un giudizio nei confronti della Azienda presso la quale sono assunti al fine di chiedere ed ottenere il rispetto delle previsioni contenute nei contratti collettivi in materia di orario di lavoro. In tal senso potrà essere avanzata una richiesta risarcitoria per le ore prestate in esubero.


COSA FARE?

Azione A

I medici dirigenti (non di secondo livello), devono provvedere ad inoltrare documentazione idonea a comprovare l’avvenuto superamento dell’orario di lavoro giornaliero.

A tal fine è necessario ottenere la documentazione relativa alle “timbrature” (badge) in entrata e in uscita per tutte le mensilità e per l’intero periodo dal 2008 al 2015.

Inoltre dovranno provvedere ad inoltrare le buste paga del medesimo periodo.

Una volta ottenuta la documentazione, la stessa verrà sottoposta ad un consulente di fiducia dello studio al fine di poter determinare con esattezza l’ammontare del risarcimento spettante.

Successivamente verrà proposta un’azione collettiva innanzi al Tribunale di Roma.


Azione B

Gli aderenti a tale tipologia di azione dovranno inoltrare documentazione comprovante l’avvenuto superamento dell’orario di lavoro giornaliero. A tal fine è necessario ottenere la documentazione relativa alle “timbrature” (badge) in entrata e in uscita per tutte le mensilità.

Per ogni aderente si provvederà ad effettuare delle stime preventive in ordine all’esistenza di eventuali violazioni della normativa applicabile.

Ove esistenti esuberi, si provvederà ad inoltrare una diffida all’azienda di appartenenza per mezzo della quale si tenterà di definire in via bonaria la controversia.

In caso di mancato riscontro a detta diffida, si provvederà ad avviare azioni singole o collettive a seconda del Tribunale territorialmente competente.

L’inoltro della diffida non obbliga in alcun modo l’aderente alla proposizione del successivo giudizio.


COME ADERIRE


Per procedere all’adesione, compila il form e richiedi maggiori informazioni. Riceverai una prima consulenza gratuita esplicativa




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