GPS 2026/2028, IL TRIBUNALE DI PAVIA ORDINA IL REINSERIMENTO CAUTELARE DI UNA DOCENTE ESCLUSA DALLA PRIMA FASCIA
Aggiornamento: 1 set
I CFU acquisiti successivamente possono sanare con efficacia ex nunc l’irregolarità originaria del percorso TFA: non è prevista la ripetizione di un percorso formativo già completato.

Con ordinanza del 24 agosto 2026, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di reinserire con riserva una docente nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Pavia, per la classe di concorso A018 e per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, ADSS.
La docente era stata esclusa perché, al momento dell’ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno, non possedeva tutti i crediti formativi richiesti per l’accesso alla classe di concorso. Prima della presentazione della nuova domanda per le GPS 2026/2028 aveva tuttavia acquisito i CFU mancanti, risultando così in possesso sia del titolo di studio completo dei requisiti richiesti sia della specializzazione sul sostegno.
Il Tribunale ha ritenuto che l’irregolarità originaria dovesse considerarsi sanata, con efficacia ex nunc, dal momento dell’acquisizione dei crediti mancanti. L’ordinanza sottolinea inoltre che nessuna disposizione legislativa o ministeriale impone di ripetere un percorso formativo effettivamente completato quando siano stati successivamente acquisiti i requisiti necessari per la regolare ammissione.
Secondo il giudice, l’esclusione di una docente ormai in possesso di tutti i titoli richiesti determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento e priverebbe l’amministrazione della prestazione di un’insegnante professionalmente qualificata.
È stata riconosciuta anche l’urgenza della tutela: l’esclusione dalle GPS avrebbe potuto privare la docente delle supplenze di imminente assegnazione, della relativa fonte di reddito e del punteggio utile per le future graduatorie, producendo conseguenze difficilmente risarcibili per equivalente.
«L’ordinanza afferma un principio importante: i requisiti devono essere verificati rispetto alla nuova domanda di inserimento e alla situazione concretamente esistente in quel momento. Se il docente ha successivamente colmato la carenza originaria, non può essere obbligato a ripetere un percorso formativo già concluso in assenza di una norma che lo imponga», dichiara l’avvocato Giovanni Valenti, difensore della ricorrente.
Il provvedimento è cautelare e il giudizio di merito è ancora pendente.
Il principio affermato può tuttavia assumere rilievo per altre controversie riguardanti esclusioni dalle GPS, mancato riconoscimento dei titoli, collocazione in fascia errata e provvedimenti capaci di impedire l’assegnazione delle supplenze.
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