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ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO ESTERA: I DOCENTI DEVONO ESSERE RISARCITI

Il ritardo del Ministero dell'Istruzione nell'evasione delle istanze di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero è illegittimo. Ogni docente ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da condotta illecita della Pubblica Amministrazione


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Ogni attività esercitata dalla Pubblica Amministrazione è soggetta alle previsioni di cui alla legge 241/1990, sussistendo un pieno diritto alla correttezza e legittimità dell'azione amministrativa in capo a ciascun consociato.

Tra le previsioni indicate nella normativa richiamata esiste l'obbligo di provvedere (in senso positivo o negativo) alle istanze che vengono rivolte all'amministrazione in tempi certi, con conseguenze rilevanti in caso di infruttuoso decorso dei termini.

Tali principi trovano applicazione anche nel settore scuola, specie in un campo come quello dell'abilitazione all'insegnamento che, come purtroppo noto, rappresenta il nodo cruciale dell'accesso alla professione di insegnante.

L'ILLEGITTIMA CONDOTTA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.


Nonostante l'esistenza di una normativa specifica dettata in materia di riconoscimento titoli conseguiti all'estero e l'emanazione di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato resa in Adunanza Plenaria con cui viene ribadito l'obbligo per il Ministero di adottare un provvedimento espresso di valutazione del titolo abilitante, il dicastero si mostra ancora oggi silente nei confronti di numerosi docenti, che si trovano nell'impossibilità concreta di ottenere il riconoscimento del proprio percorso di studi estero, con rilevanti conseguenze in ordine alla possibilità di conseguire il ruolo e/o essere ammessi in prima fascia.


QUALI CONSEGUENZE HA IL RITARDO/SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I SINGOLI DOCENTI?


La condotta del Ministero dell'istruzione diretta a non fornire alcun riscontro ai docenti circa le domande di riconoscimento titoli presentate è certamente illegittima e fonte di risarcimento danni.

Il ritardo (recte, il silenzio) serbato dal dicastero, infatti, comporta considerevoli disagi sia in termini di possibilità di prendere parte alle procedure concorsuali che ai fini dell'ammissione in prima fascia GSP.

Conseguentemente il docente ritarda sempre più il momento dell'accesso al mondo del lavoro e dell'ottenimento dell'incarico di ruolo, con dirette conseguente sulla ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio.

Sussiste, inoltre, una specifica fonte di danno in capo a quei docenti che, pur avendo ottenuto una valutazione del titolo abilitante, sono costretti a dover integrare il proprio percorso di studi estero, in quanto non sono in grado di attivarsi tempestivamente per completare il percorso di studi, dovendo attendere le inutilmente lunghe tempistiche del Ministero.


QUALI TUTELE?

Ciascun docente ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti da ritardo/silenzio serbato dall'amministrazione nella valutazione dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, parametrato alla perdita di chance di poter ottenere nel più breve tempo possibile il ruolo e/o investire il proprio tempo nella formazione integrativa, senza dover tardare l'accesso al mondo del lavoro.

Lo Studio Legale Giovanni Valenti offre consulenza e assistenza a tutti i docenti che, pur avendo presentato istanza, non hanno ottenuto il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero. L'attività difensiva è volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento espresso da parte del Ministero, con contestuale richiesta risarcitoria derivante da ritardo e/o silenzio serbato dall'amministrazione.

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