Contratti a termine nelle Fondazioni lirico-sinfoniche: quando la reiterazione può dare diritto al risarcimento

Per molti lavoratori dello spettacolo il contratto a termine non rappresenta un'esperienza occasionale. Può diventare la forma attraverso la quale si lavora per anni per la stessa Fondazione, passando da una produzione all'altra, da una stagione alla successiva, attraverso una successione di assunzioni, proroghe e rinnovi.
Il fatto che ogni contratto sia formalmente collegato a un'opera, a un concerto o a una determinata produzione, tuttavia, non esaurisce la verifica sulla legittimità del ricorso al lavoro a tempo determinato.
Quando i rapporti si susseguono nel tempo, occorre guardare oltre il singolo contratto e ricostruire come il lavoratore sia stato concretamente utilizzato dalla Fondazione.
Produzioni diverse, stesso lavoratore: cosa bisogna verificare
La disciplina del settore consente il ricorso al contratto a termine in presenza delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione applicabile. L'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2015 fa riferimento, in particolare, a esigenze contingenti o temporanee connesse all'eterogeneità delle produzioni artistiche e alle ulteriori ipotesi contemplate dalla disposizione.
È quindi necessario verificare quale esigenza abbia realmente giustificato ciascuna assunzione.
Non basta fermarsi al titolo della produzione indicata nel contratto. La successione dei rapporti deve essere letta nel suo complesso: durata, rinnovi e proroghe, mansioni svolte, produzioni interessate, continuità dell'impiego e concreta organizzazione dell'attività.
È proprio da questa ricostruzione che può emergere la differenza tra l'impiego legato a un'esigenza effettivamente temporanea e una successione di contratti attraverso la quale vengono soddisfatte, nel tempo, esigenze ricorrenti.
Il limite temporale non è l'unico elemento da considerare
La normativa stabilisce anche una durata massima complessiva dei rapporti a termine disciplinati dal comma 3-bis: 36 mesi a decorrere dal 1° luglio 2019, anche non continuativi e comprensivi delle successive proroghe o dei rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
Ma il rispetto della durata massima non significa, da solo, che tutti i contratti stipulati prima del raggiungimento della soglia siano necessariamente legittimi.
Il dato temporale costituisce uno degli elementi dell'analisi. Accanto ad esso rimane necessario verificare le condizioni che hanno consentito concretamente il ricorso ai singoli rapporti a termine.
Quando entra in gioco il risarcimento
Questo è l'aspetto che interessa maggiormente chi abbia lavorato per lungo tempo attraverso una successione di contratti.
Nel particolare regime delle Fondazioni lirico-sinfoniche, l'accertamento dell'illegittimità dei rapporti a termine non deve essere confuso con un automatico diritto alla stabilizzazione.
La questione può però spostarsi sul piano risarcitorio.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta proprio su questo settore con la sentenza del 29 gennaio 2026, causa C-668/24, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, relativa a una lavoratrice impiegata attraverso una successione di contratti a termine. La Corte ha esaminato la compatibilità del sistema nazionale con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, soffermandosi sulla necessità che esistano misure effettive per sanzionare l'eventuale ricorso abusivo ai rapporti successivi.
Questo rende particolarmente importante distinguere due domande: il lavoratore aveva diritto alla trasformazione del rapporto? E la successione dei contratti può invece determinare una tutela risarcitoria? Sono questioni differenti e devono essere affrontate separatamente.
Non conta soltanto quanti contratti sono stati firmati
Dieci, venti o trenta contratti non consentono, da soli, di stabilire se vi sia stata un'illegittima reiterazione.
Allo stesso modo, il semplice fatto di avere lavorato per molti anni presso la stessa Fondazione non determina automaticamente il diritto al risarcimento.
La verifica deve riguardare l'intera storia contrattuale.
Assumono quindi rilievo i contratti stipulati, le proroghe e i rinnovi, le causali utilizzate, le produzioni, le mansioni effettivamente svolte, i periodi di interruzione, la disciplina collettiva applicabile e le modalità con cui la Fondazione ha organizzato nel tempo l'attività del lavoratore.
I documenti da conservare
Per ricostruire correttamente la posizione sono particolarmente utili tutti i contratti e le eventuali proroghe o rinnovi, le buste paga, l'estratto contributivo, le comunicazioni ricevute dalla Fondazione e la documentazione dalla quale risultino produzioni e mansioni svolte.
Quanto più lunga è stata la successione dei rapporti, tanto più è importante ricostruirne cronologicamente l'intero sviluppo, evitando di esaminare soltanto l'ultimo contratto.
Contratti a termine e 36 mesi: due verifiche collegate, ma non identiche
Il lavoratore che abbia raggiunto o stia per raggiungere la durata massima può trovarsi davanti a un problema ulteriore: la cessazione delle chiamate.
È una situazione diversa dalla verifica sull'eventuale illegittimità dei contratti già stipulati e sarà oggetto di uno specifico approfondimento:
Esame della posizione
Quando i contratti si sono succeduti per anni, stabilire se esista un profilo suscettibile di tutela richiede quindi qualcosa di diverso dal semplice conteggio dei mesi lavorati.
Occorre ricostruire perché il lavoratore sia stato assunto, per quali produzioni, con quali mansioni, attraverso quali rinnovi e per soddisfare quali esigenze della Fondazione.
È su questa ricostruzione che può essere valutata l'eventuale esistenza dei presupposti per una tutela risarcitoria.
Avv. Giovanni Valenti
Studio legale Giovanni Valenti




Commenti