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Fondazioni lirico-sinfoniche: cosa accade al lavoratore che raggiunge il limite dei 36 mesi e non viene più chiamato

24 set
Tempo di lettura: 5 min

Per molti lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche la fine del rapporto non coincide con un licenziamento. Accade qualcosa di molto più semplice: dopo anni di contratti, la chiamata successiva non arriva.


Il lavoratore ha partecipato a produzioni e stagioni diverse, è stato assunto più volte dalla stessa Fondazione e continua a vedere svolgere le medesime attività. A un certo punto, però, gli viene comunicato che ha raggiunto il limite dei trentasei mesi oppure, semplicemente, non viene più convocato.


La prima domanda è inevitabile: il raggiungimento dei 36 mesi chiude davvero ogni questione?


No. La soglia temporale è importante, ma non consente da sola di stabilire se tutto ciò che è accaduto prima sia stato legittimo.


Il limite dei 36 mesi


L'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2015 prevede, per i rapporti cui si applica questa disciplina, una durata complessiva massima di 36 mesi a decorrere dal 1° luglio 2019, anche non continuativi e comprensivi delle successive proroghe e dei rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni della contrattazione collettiva. La norma richiede inoltre l'indicazione espressa, nel contratto, della condizione che consente l'assunzione a termine, la proroga o il rinnovo.


Questo significa che il conteggio non può essere effettuato sommando indistintamente qualsiasi rapporto avuto dal lavoratore durante tutta la propria carriera.


Devono essere individuati il periodo rilevante, i contratti interessati, il livello e la categoria legale, le eventuali interruzioni e soprattutto la disciplina collettiva concretamente applicabile.


Perché, avvicinandosi alla soglia, le chiamate possono interrompersi


È proprio qui che nasce uno dei problemi più delicati.


Una Fondazione può decidere di non stipulare un ulteriore contratto per evitare il superamento della durata massima applicabile. Ma da questa circostanza non discende automaticamente né l'illegittimità della mancata chiamata né, all'opposto, la legittimità di tutto ciò che è avvenuto negli anni precedenti.


Sono due questioni differenti.


Il lavoratore non acquista, per il solo fatto di avere raggiunto i 36 mesi, un diritto generale a essere nuovamente assunto.


Ma il raggiungimento della soglia non cancella la storia dei rapporti precedenti. Ed è precisamente quella storia che deve essere esaminata.


I 36 mesi non sono una sanatoria dei contratti precedenti


Questo è il passaggio che rischia maggiormente di essere frainteso.


Il fatto che la legge stabilisca una durata massima non significa che, fino al giorno precedente al suo raggiungimento, qualsiasi successione di contratti sia necessariamente legittima.


La disciplina contempla specifiche condizioni per il ricorso al lavoro a termine. Occorre quindi verificare per quali esigenze il lavoratore sia stato assunto, se tali esigenze fossero effettivamente contingenti o temporanee, quali produzioni abbiano giustificato i singoli rapporti e come il lavoratore sia stato concretamente utilizzato nel tempo.


Può quindi assumere particolare rilievo una situazione nella quale, stagione dopo stagione, lo stesso lavoratore sia stato utilizzato attraverso numerosi rapporti a termine per attività che continuano ad essere necessarie alla Fondazione.


La Fondazione smette di chiamare il lavoratore e ne utilizza altri


Anche questo elemento deve essere trattato con precisione.


Il fatto che, dopo la cessazione delle chiamate, vengano assunti altri lavoratori non determina automaticamente un diritto alla nuova assunzione del precedente dipendente.


Può però diventare un elemento della ricostruzione.


Se l'attività continua, le produzioni proseguono e per le stesse funzioni vengono utilizzati altri lavoratori, occorre comprendere quale fosse la natura delle esigenze soddisfatte attraverso i precedenti contratti e quale disciplina regolasse le nuove chiamate.


La questione può inoltre intrecciarsi con eventuali diritti di precedenza, idoneità conseguite, graduatorie, audizioni e disposizioni della contrattazione collettiva.


Per questo la mancata chiamata non può essere valutata isolatamente.


E se i 36 mesi sono stati superati?


Il superamento della durata massima richiede una verifica specifica, ma anche qui bisogna evitare un'equazione sbagliata: superamento dei 36 mesi = assunzione automatica a tempo indeterminato.


Il regime delle Fondazioni lirico-sinfoniche presenta infatti peculiarità proprie anche sul piano delle conseguenze derivanti dall'illegittimo ricorso ai contratti a termine.


La questione della tutela risarcitoria ha assunto ulteriore rilievo dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 gennaio 2026, causa C-668/24, Fondazione Teatro alla Scala di Milano. La controversia riguardava proprio una lavoratrice impiegata attraverso una successione di contratti a termine e una normativa nazionale che non consentiva la conversione del rapporto ma prevedeva, tra le misure considerate, il risarcimento del danno. La Corte ha affrontato la necessità che l'ordinamento disponga di misure effettive per sanzionare l'eventuale abuso dei rapporti successivi.


Per il lavoratore, quindi, la domanda non deve essere soltanto “possono ancora assumermi?”, ma anche: “come sono stati utilizzati i miei contratti durante tutti questi anni?”


I contratti anteriori al 1° luglio 2019


La data è importante.


L'attuale limite previsto dalla disposizione è calcolato a decorrere dal 1° luglio 2019. Non sarebbe quindi corretto prendere automaticamente tutti i contratti stipulati durante l'intera carriera e sommarli per applicare retroattivamente l'attuale soglia dei 36 mesi.


Questo, però, non significa che la storia lavorativa precedente debba essere ignorata.


I rapporti anteriori devono essere esaminati alla luce della disciplina applicabile nel periodo in cui furono stipulati e possono assumere rilievo nella ricostruzione complessiva della posizione.


La contrattazione collettiva può cambiare il quadro


Un'altra verifica indispensabile riguarda il contratto collettivo.


Lo stesso comma 3-bis fa espressamente salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi.


Per questo due lavoratori con un numero apparentemente identico di mesi di servizio potrebbero trovarsi in situazioni giuridiche differenti.


Non basta quindi l'estratto contributivo. Occorre individuare quale disciplina collettiva fosse applicabile ai singoli rapporti e verificare anche eventuali regole su precedenza, selezioni e successive assunzioni.


Quando è opportuno ricostruire l'intera posizione


La verifica diventa particolarmente significativa quando il lavoratore abbia prestato attività per diversi anni presso la stessa Fondazione, abbia accumulato numerosi contratti e proroghe, le chiamate si siano interrotte in prossimità o al raggiungimento della soglia e l'attività per la quale veniva impiegato continui ad essere svolta.


Non significa che esista automaticamente un diritto al risarcimento o a una nuova assunzione.


Significa che limitarsi alla frase “hai raggiunto i 36 mesi” può non essere sufficiente per comprendere la posizione giuridica del lavoratore.


Quali documenti servono


L'esame dovrebbe partire dall'intera sequenza dei contratti, con particolare attenzione a quelli decorrenti dal 1° luglio 2019, insieme alle proroghe e ai rinnovi, alle buste paga, all'estratto contributivo, alle comunicazioni della Fondazione, alle produzioni nelle quali il lavoratore è stato impiegato e alla documentazione relativa a eventuali audizioni, idoneità o graduatorie.


A questi documenti va affiancata la contrattazione collettiva applicabile.


Contratti reiterati e mancata chiamata: due questioni da tenere distinte


Il raggiungimento dei 36 mesi è soltanto una parte del problema.


Quando il lavoratore è stato impiegato per anni attraverso contratti successivi, può essere necessario verificare separatamente se la precedente reiterazione dei rapporti fosse conforme alla disciplina del lavoro a termine e se possa assumere rilievo sul piano risarcitorio.



Esame della posizione


Per il lavoratore che, dopo anni di contratti, si senta dire che non può più essere chiamato perché ha raggiunto il limite dei trentasei mesi, quella comunicazione non rappresenta necessariamente la conclusione della vicenda.


È il momento in cui diventa necessario verificare come quei trentasei mesi siano stati utilizzati.


La ricostruzione deve riguardare l'intera successione dei rapporti, le condizioni indicate nei contratti, le produzioni, le mansioni effettivamente svolte, la disciplina collettiva e ciò che è accaduto dopo l'interruzione delle chiamate.


Solo da questa analisi può emergere l'eventuale esistenza di profili suscettibili di tutela.


Avv. Giovanni Valenti

Studio legale Giovanni Valenti

 
 
 

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